Consumo sul posto di alimenti prodotti dall'azienda artigiana

Consumo sul posto di alimenti prodotti dall'azienda artigiana

Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che vendono direttamente al pubblico possono vendere gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l’attività artigianale, ma senza servizio e assistenza di somministrazione. Questa attività deve però essere accessoria alla produzione e alla trasformazione degli alimenti stessi (Legge regionale 30/04/2009, n. 8, art. 2).

Chi vuole avviare l'attività deve presentare una comunicazione.

Requisiti oggettivi

Per svolgere l'attività non deve essere presente il servizio assistito al tavolo, compresa la raccolta degli ordini.

Approfondimenti

Occupazione di suolo pubblico

Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Impatto acustico

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.

Orari di apertura e chiusura

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell'azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte del Comune (Legge regionale 30/04/2009, n. 8, art. 3).

Attività in aree da sottoporre a tutela

Se un’attività è svolta in aree da sottoporre a tutela è necessario attestare il rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti. I criteri qualitativi sono stabiliti per motivi di interesse generale nella programmazione comunale, in particolare per la tutela dei consumatori e della sanità pubblica (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 4-bis).

Cittadini extracomunitari e dell'Unione Europea

I cittadini extracomunitari e dell’Unione Europea che esercitano l’attività devono possedere almeno uno dei seguenti titoli:

  • certificato di conoscenza della lingua italiana (Certificazione Italiano Generale - CELI di livello A2 Common European Framework)
  • attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta
  • attestato che dimostri di aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio nel settore alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

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Ultimo aggiornamento: 13/10/2024 22:11.54