Le imprese di servizio di noleggio autobus con conducente:
- soddisfano i requisiti per trasportare su strada i viaggiatori
- svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autobus che hanno a disposizione e che hanno caratteristiche tecniche definite dalla normativa vigente.
Queste imprese devono possedere legittimamente gli autobus, cioè devono averli acquistati in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto o vendita con patto di riservato dominio.
I servizi di noleggio di autobus con conducente trasportano i viaggiatori e sono svolti da un’impresa professionale. Questi servizi possono essere effettuati per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti oppure possono essere offerti a gruppi precostituiti. In questo caso occorre definire preventivamente il periodo di effettuazione, la sua durata e l'importo complessivo dovuto, da corrispondere unitariamente o da dividere tra i singoli componenti del gruppo.
Gli autobus sono gli autoveicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti compreso quello del conducente, anche se adibiti al trasporto scolastico.
Per svolgere l'attività è necessario presentare segnalazione certificata di inizio attività alla Provincia come previsto dal Regolamento regionale 22/12/2014, n. 6, art. 4 e art. 10-bis.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
La direzione dell'attività deve essere affidata a un direttore tecnico. Egli deve soddisfare i requisiti di onorabilità e di idoneità professionale (Decreto legislativo 22/12/200, n. 395, art. 2). Il direttore tecnico può svolgere l'incarico in una sola impresa e può essere:
- l'amministratore unico o un membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente
- un socio illimitatamente responsabile per le società di persone
- il titolare dell'impresa individuale
- un familiare o un collaboratore dell'impresa familiare
- una persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale sono state espressamente conferite le relative attribuzioni
Per svolgere l’attività, il direttore tecnico o il titolare devono iscriversi al Ruolo conducenti. L'iscrizione al Ruolo avviene dopo che si ottiene il certificato di abilitazione professionale e si supera un apposito esame eseguito da una commissione regionale. Quest’ultima deve accertare i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, in particolare la conoscenza geografica e toponomastica (Legge 15/01/1992, n. 21, art. 6).
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
I conducenti degli autobus adibiti al servizio possono essere (Legge 11/08/2003, n. 218, art. 6):
- lavoratori dipendenti
- lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali consentite dalla legge per lavoro temporaneo
- titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
Per autotrasportare persone e cose su veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, è obbligatorio possedere la qualificazione iniziale e partecipare alla formazione periodica per ottenere la carta di qualificazione del conducente (Decreto legislativo 22/12/200, n. 395, art. 14).
I conducenti di età inferiore a ventuno anni, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale:
- di tipo KA se la guida del veicolo richiede la patente di guida di categoria A1, A2 o A
- di tipo KB se la guida del veicolo richiede la patente di guida di categoria B1 o B (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 116).
Il requisito di onorabilità è valido se, oltre che dal direttore tecnico, è posseduto anche (Decreto legislativo 22/12/200, n. 395, art. 5, com. 1):
- dall'amministratore unico, oppure dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente
- dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone
- dal titolare dell'impresa individuale o familiare
Questo requisito non è valido o smette di esserlo nei casi descritti nel Decreto legislativo 22/12/200, n. 395, art. 5, com. 2.
Il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto dal direttore tecnico. L’idoneità consiste nel conoscere le materie riportate nell'Allegato I del Decreto legislativo 22/12/200, n. 395. È accertata con il superamento di un esame, le cui modalità sono definite dal Decreto legislativo 22/12/200, n. 395, art. 8 (Decreto legislativo 22/12/200, n. 395, art. 7).
Il requisito di capacità finanziaria è valido se c’è disponibilità di risorse finanziarie non inferiori a (Regolamento comunitario 21/10/2009, n. 2009, art. 7):
- 9.000 euro: quando l’impresa ha la disponibilità di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada, a qualunque titolo fra quelli consentiti dalla normativa vigente
- 5.000 euro: per ogni autoveicolo supplementare.
Per accertare l’esistenza della capacità finanziaria, il SUAP valuta:
- i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti
- tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata
- i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni
- il capitale di esercizio.
La provadella sussistenza del requisito può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, da imprese bancarie. I contenuti dell'attestazione e le modalità per il suo rilascio sono stabiliti dal Decreto legislativo 22/12/200, n. 395, art. 21.
Il requisito di stabilimento sussiste se (Decreto ministeriale 25/11/2011, art. 5 e del Decreto ministeriale 25/01/2012):
- il richiedente dispone di una sede effettiva e stabile situata in Italia (fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa, ai diversi fini, relativamente alla sede civilistica principale o secondaria)
- una volta presentata la segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio dell'attività, il richiedente possiede, a idoneo titolo, almeno un autoveicolo rientrante nel campo di applicazione del Regolamento comunitario 21/10/2009, n. 1071/2009
- il richiedente svolge in modo efficace e continuativo le attività dei veicoli del punto precedente presso una sede operativa situata in Italia
Il Decreto ministeriale 25/01/2012 stabilisce in dettaglio tutte le modalità necessarie e richieste per attestare il requisito.
Per svolgere l'attività è necessario possedere una rimessa, pubblica o privata, a cielo aperto o al chiuso, per il posteggio dei mezzi (Regolamento regionale 22/12/2014, n. 6, art. 3).
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare, oltre ai requisiti sopra elencati, anche tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento regionale 22/12/2014, n. 6, art. 3.