Il 4 marzo 2011 è entrato in vigore il Regolamento comunitario 21/10/2009, n. 1069/2009 che disciplina le attività in materia di sottoprodotti di origine animale e introduce gli obblighi di registrazione e di riconoscimento degli stabilimenti.
La procedura di registrazione prevede la notifica di qualsiasi stabilimento che esegua un'attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, ad eccezione delle attività soggette a riconoscimento (Regolamento comunitario 21/10/2009, n. 1069/2009, art. 23). Ai fini della registrazione, gli operatori devono presentare apposita domanda in modo da ottenere il numero di registrazione.
Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività elencate nel Regolamento comunitario 21/10/2009, n. 1069/2009, art. 24. A tal fine, gli operatori devono presentare apposita domanda di riconoscimento.
Con Deliberazione della Giunta regionale 29/12/2016, n. 10/6077, è stato individuato il SUAP quale soggetto competente per la ricezione da parte dell'utente delle domande e comunicazioni relative:
- alla registrazione
- al riconoscimento
- all'aggiornamento del decreto
- al cambio di titolarità
- alle modifiche strutturali e/o impiantistiche
- alla cessazione dell'attività.