
Il noleggio senza conducente di veicoli è l’attività professionale esercitata da chi dà in locazione al cliente:
- autovetture
- autocaravan o roulotte
- motoveicoli
- biciclette
- ciclomotori
- veicoli a trazione animale
- natanti.
Questa attività può avvenire a titolo gratuito o a pagamento e a seconda delle esigenze del cliente (ad esempio auto di cortesia).
Possono essere destinati a locazione senza conducente tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi. Sono esclusi i veicoli destinati al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a sei tonnellate e i veicoli, diversi dalle autovetture, destinati al trasporto di persone.
La circolare del Ministero dei Trasporti 16/03/2015, n. 5681 riassume e precisa le condizioni che rendono possibile la locazione di veicoli adibiti al trasporto merci .
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
È necessario che i veicoli destinati al noleggio siano intestati a nome del richiedente e abbiano destinazione d'uso di terzi “locazione senza conducente” (Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 84, "Nuovo codice della strada" e Decreto del Presidente della Repubblica 19/12/2001, n. 481, art. 3).
Approfondimenti
La rimessa dei veicoli utilizzata per svolgere l'attività può essere pubblica o privata, a cielo aperto o al chiuso.