Un imprenditore agricolo esercita almeno una delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo
- selvicoltura
- allevamento di animali
- attività connesse
La coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali curano e sviluppano un ciclo biologico vegetale o animale o una sua fase necessaria. Per esercitare queste attività si utilizza il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Le attività connesse sono esercitate dall’imprenditore agricolo per manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare i prodotti della coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento. L’imprenditore fornisce anche beni o servizi utilizzando attrezzature o risorse dell'azienda e valorizza il territorio e il patrimonio rurale e forestale.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti delle rispettive aziende in tutto il territorio nazionale. Possono vendere anche i derivati ottenuti dopo aver manipolato e trasformato dei prodotti agricoli o zootecnici.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti previsti dal Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228, art. 4.
Il Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 non si applica ai produttori agricoli che esercitano attività di vendita ai sensi del Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228. Per questo motivo non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Approfondimenti
Per vendere al dettaglio su superfici all'aperto dell'azienda agricola o in altre aree private, anche in occasione di manifestazioni temporanee, non occorre presentare nessuna comunicazione (Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228, art. 4).
Gli imprenditori agricoli possono inoltre vendere direttamente al pubblico gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo. Non deve essere previsto il servizio assistito di somministrazione e occorre rispettare le prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. In questo caso non occorre presentare nessuna comunicazione (Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228, art. 4, com. 8-bis).
Per vendere i prodotti agricoli in forma diretta e itinerante è necessario presentare una comunicazione dove ha sede l'azienda di produzione (Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228, art. 4).
Per vendere i prodotti agricoli in forma diretta e itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico è necessario presentare una comunicazione (Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228, art. 4).
Per vendere al dettaglio su aree pubbliche utilizzando un posteggio è necessario ottenere apposita concessione per l'assegnazione del posteggio (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28 e Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228, art. 4).
Una volta ottenuta l'assegnazione del posteggio è necessario presentare una comunicazione (Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228, art. 4).
Per vendere al dettaglio tramite commercio elettronico è necessario presentare una comunicazione (Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228, art. 4, com. 4-bis).
Gli imprenditori agricoli singoli o associati possono chiedere di istituire mercati agricoli interamente dedicati alla vendita diretta dei loro prodotti. Le domande di autorizzazione sono accolte trascorsi inutilmente 60 giorni dalla presentazione.
Per svolgere questi mercati occorre soddisfare i requisiti elencati Decreto ministeriale 20/11/2007, art. 2.