Commercio su aree pubbliche in posteggio isolato

Commercio su aree pubbliche in posteggio isolato

Il commercio su aree pubbliche in posteggio isolato è un'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande. Si svolge su un’area pubblica al di fuori dell’area mercatale disponibile del Comune tramite banco (manufatto aperto rimovibile al termine della giornata), trespolo (banco vendita articolato su più piani poggiato al suolo) o autonegozio (mezzo mobile). 

Per svolgere l'attività è necessario l’apposita autorizzazione rilasciata dal Comune secondo i criteri e le procedure stabilite dalle norme regionali (pubblicazione del bando, esame delle domande pervenute, redazione graduatoria, assegnazione posteggi).

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande), oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare i requisiti professionali.

Requisiti oggettivi

Per svolgere l'attività è necessario possedere un veicolo attrezzato, auto frigo omologato per prodotti alimentari, e rispettare le relative norme speciali per il commercio di determinati prodotti (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 26).

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Approfondimenti

Commercio in forma itinerante

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita direttamente anche all'esercizio di commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28). Il titolare dell'autorizzazione non può, però, esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è previsto che occupi posteggio (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 22).

Carta d'esercizio e attestazione

I titolari di posteggio isolato non hanno l'obbligo di possedere la carta di esercizio (Deliberazione della Giunta regionale 25/11/2009, n. 8/10615, successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 13/01/2010, n. 8/11003), tuttavia devono comunque dichiarare di aver assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente ottenendo l’attestazione (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28).

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:43.31